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La nostra storia di successo per studenti

La SAGE Servizi s.r.l. viene costituita ufficialmente il 28 marzo 2008 anche se, va doverosamente sottolineato, l’esperienza maturata dai soci nei differenti campi d’azione aziendale è decisamente precedente.

Nasce con la volontà di assistere le Aziende, ponendosi come unico interlocutore, in tutte le problematiche relative alle necessità legate alla sicurezza sul lavoro, alla formazione e alle certificazioni aziendali.

Nel tempo assume una fisionomia di “full service” in grado di gestire le più disparate esigenze della clientela, anche grazie all’introduzione di personale dotato di differenti specializzazioni.

Dal 2011 è Ente Accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione Professionale e la formazione in ambito sicurezza sul lavoro.

Dal 2012 Ente accreditato FormaTemp.

Dal 2017 titolare di convenzione con la CCIA di Torino, per l’erogazione di corsi SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande).

Dal 2018 certificata in qualità per l’erogazione dei servizi formativi (EA37).

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Domande frequenti

  • • Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre obbligatorio?
    Semplificando molto la risposta: si, in tutti quei casi in cui è prevista l’applicazione, per l’azienda, dell’attuale normativa sulla tutela della sicurezza dei lavoratori (D.lgs 81/08 e s.m.i.). Per maggiore chiarezza, dunque, in tutte le aziende in cui è presente anche solamente un lavoratore la valutazione dei rischi e la redazione del conseguente documento è un obbligo del Datore di Lavoro.
  • • Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere “rifatto” tutti gli anni?
    No. Il documento, per come è inteso, non ha una sua naturale scadenza nel tempo, ma deve rispecchiare, in ogni sua parte (allegati compresi) lo stato di fatto dell’azienda. La normativa impone l’immediata rielaborazione (entro 30 gg dal verificarsi del caso) del documento in questi specifici casi: - in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione - a seguito di infortuni significativi - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Sarebbe buona norma rielaborare il documento, in ogni caso, in cui lo stesso dovesse risultare carente o incompleto per quanto concerne la sua funzione di prevenzione e protezione.
  • • Come datore di lavoro posso assumere l’incarico di RSPP?
    Si, se rientro nelle tipologie di azienda (per rischio e dimensioni) per le quali la normativa lo consente, a patto di aver seguito l’idonea formazione al ruolo.
  • • Come socio dell’azienda posso assumere l’incarico di RLS?
    Se non si configura come datore di lavoro ed è un socio lavoratore è potenzialmente eleggibile, sebbene, nella maggioranza dei casi, sia sconsigliabile.
  • • Che tipo di estintore devo installare nel mio negozio?
    Trattandosi di locale chiuso il DM 3/9/2021 con entrata in vigore il 4/9/2022 indica un estintore con capacità estinguente non inferiore al 13A e carica non inferiore ai 6 Kg (o 6 litri) caricato a base d’acqua. Se nel locale, come probabile, sono presenti impianti e attrezzature elettriche in tensione sarà possibile optare per estintore a CO2 o idrico o a polvere conforme a norma EN 3-7 (dielettrico). Il consiglio, ad oggi, ricade ancora, in quest’ultimo caso, sul CO2. Viene, inoltre, consigliata l’installazione di coperte antincendio (utili sui piccoli focolai e non solo).